Comunicazione inizio lavori
Per comunicare l’inizio lavori per interventi di cui all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 occorre presentare la seguente comunicazione corredata dei necessari documenti.
In caso di interventi riguardanti l’esterno dell’edificio e le aree pertinenziali la documentazione deve essere integrata dalla documentazione fotografica dello stato di fatto.
Nella comunicazione devono essere descritti gli interventi previsti allegando l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
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0915 – Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) unificata |
Termini di conclusione del procedimento
I termini previsti di conclusione del procedimento e i rimedi esperibili in caso d’inerzia sono contenuti nei seguenti riferimenti normativi:
- se la comunicazione non riguarda opere già realizzate o interventi già iniziati, dal momento che la comunicazione non necessita di autorizzazione, i lavori possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione;
- se la Comunicazione Inizio Attività Libera asseverata (C.I.L.A.) è contestuale a istanza di acquisizione atti di assenso
Art. 23-bis, commi 1,2 e 3, D.P.R. n. 380/2001- conclusione procedimento: comunicazione di avvenuta acquisizione degli atti di assenso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure dall’esito della conferenza dei servizi fatti salvi interruzioni per motivi procedurali.